Diritto all’oblio: l’interesse della collettività a reperire sul web notizie riguardanti soggetti che svolgono ruol...
Con sentenza del 3 dicembre 2015, n. 23771, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’interesse pubblico a rinvenire sul web, attraverso un motore di ricerca, le notizie relative alle vicende personali di un soggetto, debba prevalere, in presenza di talune circostanze, rispetto al diritto all’oblio (espressione del diritto alla protezione dei propri dati personali) del medesimo soggetto.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno respinto la richiesta inoltrata da un avvocato svizzero a Google, avente ad oggetto la deindicizzazione di links a siti web che riportavano notizie di cronaca giudiziaria sul proprio conto, risalenti all’anno 2013, ribadendo in modo chiaro i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio già enunciati sul tema dalla recente sentenza della Corte di giustizia UE del 13 maggio 2014 (C-131/12 – caso “Google Spain”) secondo cui è necessario: (i) che le notizie di cui si chiede l’eliminazione non siano relative a fatti di recente accadimento (principio già affermato da CGE n. 5525/2012, secondo cui il trascorrere del tempo è elemento costitutivo e necessario per l’esercizio del diritto all’oblio); (ii) che la persona a cui i fatti si riferiscono non rivesta, o non abbia rivestito, alcun ruolo pubblico (cfr. Linee Guida 26 novembre 2014 del Gruppo di Lavoro ex articolo 29, secondo cui la qualifica di soggetto pubblico è attribuibile anche ai soggetti iscritti in albi professionali); (iii) che non sussista alcun interesse pubblico rilevante della collettività a disporre di tali informazioni.
Secondo il Tribunale di Roma, pertanto, in presenza di tali presupposti, il diritto di essenzialità dell’informazione prevale su quello all’oblio.
Tali principi, a livello nazionale, sono stati ribaditi in più occasioni anche dall’autorità Garante della Privacy (cfr. decisioni n. 618/2014 e 153/2015).