Diritto di visita del figlio minore in periodo di COVID-19
Il Tribunale di Bari si esprime in senso contrario alle visite tra padre e figlio minore, collocato presso la madre, che risiedono in Comuni diversi.
Secondo il Tribunale, gli incontri tra padre e figlio non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza richiamate dai plurimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, dal D.P.C.M. 22.3.2020.
Non sarebbe rispettato, infatti, lo scopo primario della normativa, volto ad una universale limitazione dei movimenti sul territorio, comprendendo anche gli spostamenti dei minori.
Si legge nel provvedimento emesso il 26.3.2020:
- ‘non è verificabile, nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario’;
- ‘il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie’.
Il Tribunale, pertanto, ritiene necessario interrompere le visite paterne sino al 3.4.2020 e dispone che il diritto di visita sia esercitato attraverso le videochiamate o skype, secondo il medesimo calendario delle visite.
Nonostante il provvedimento del Tribunale di Bari (che si pone in contrasto con il precedente provvedimento del Tribunale di Milano, il cui articolo è consultabile a questo link
http://www.replegal.it/it/famiglia-e-successioni2/item/2226-come-comportarsi-se-si-e-genitori-separati-o-divorziati-ai-tempi-del-coronavirus ) permane incertezza sul diritto di visita.
L’Unione Nazionale delle Camere minorili, con comunicato del 30.3.2020, ha chiesto che il Governo chiarisca ‘se siano legittimi gli spostamenti per le visite ai figli e per i ricongiungimenti con la propria famiglia, anche da un comune all’altro o da una regione all’altra, ovviamente con le cautele del caso per ridurre il rischio di diffusione del contagio, e fatti salvi gli obblighi di quarantena.’
La richiesta di chiarimenti viene fatta con piena considerazione del ‘diritto dei figli ‘di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi…’ e del diritto / dovere dei genitori, che si estrinseca nella responsabilità genitoriale che permane con l’affido condiviso, in esito alla separazione / divorzio / cessazione convivenza’.
Non bisogna dimenticare, infatti, che si è in presenza di diritti fondamentali, quali il diritto alle relazioni familiari e il diritto alla salute, riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dalla CEDU come di pari rango, ma ove di particolare interesse è la tutela delle persone minori di età e bisogna tenere conto che anche l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha affermato l’importanza che entrambi i genitori supportino i figli e collaborino tra di loro per trovare soluzioni rispondenti al superiore interesse del minore.