Divieto di rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall’azienda con apparecchiature di controllo predisposte dall’...
La Corte di Cassazione, con sentenza del 13.5.2016, n. 9904, ha statuito che la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall’azienda mediante apparecchiature di controllo predisposte dal datore di lavoro, sia pure per il vantaggio dei dipendenti, ma altresì utilizzabile in funzione di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro, se non concordata con le rappresentanze sindacali né autorizzata dall’ispettorato del lavoro, si risolve in un controllo sull’orario di lavoro ed in un accertamento sul quantum della prestazione, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, Statuto dei Lavoratori.