Donazione di quote societarie: esenzione anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà
Con la risposta all’interpello n. 38 del 7 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esenzione dall’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di quote societarie ai discendenti (tra cui i figli) ed al coniuge.
In particolare è stato chiarito come la donazione della nuda proprietà delle azioni di una società, con contestuale attribuzione del diritto di voto in assemblea ai figli, integri i requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990, il TUS (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).
L’esenzione, introdotta con il fine di agevolare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, si applica a condizione che i beneficiari della donazione proseguano l’attività e mantengano il controllo della società per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Il caso oggetto dell’interpello riguardava una donazione dal padre ai figli, in comunione tra loro, del diritto di nuda proprietà del suo intero pacchetto azionario di maggioranza di una Società per Azioni. In questa ipotesi, l’Amministrazione finanziaria ritiene applicabile l’esenzione dall’imposta di donazione come previsto dall’art. 3, comma 4-ter, TUS, in quanto coesistono:
- la sussistenza in capo ai beneficiari di una situazione di controllo di diritto sulla società, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), C.c., attraverso l’attribuzione ai donatari-nudi proprietari del diritto di voto (ex art. 2352 C.c.);
- l’esercizio dei diritti dei comproprietari da parte di un rappresentante comune, che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.