Dopo la riconsegna, il conduttore paga il canone anche per tutto il periodo necessario alle riparazioni dell’immobile ...
La terza sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6596 del 7 marzo 2019, ha stabilito che, al termine del contratto di locazione, il conduttore che riconsegna l’immobile con gravi danni è tenuto a versare il canone anche per il periodo necessario alle riparazioni.
Secondo la Suprema Corte, questa ipotesi di risarcimento non costituisce un danno in re ipsa, ma è assimilata alla ritardata restituzione del bene e il proprietario non deve provare di avere ricevuto altre richieste di affitto.
Da ciò consegue che al proprietario spetterà, per tale periodo, il “corrispettivo convenuto”, ai sensi dell’art. 1591 c.c., salva la prova del maggior danno, che grava sul locatore.