Doppia verifica se il reato presupposto del riciclaggio è commesso all’estero
Nei casi in cui il reato di riciclaggio abbia ad oggetto somme di denaro provento di condotte realizzate all’estero, è necessario verificare che tali condotte rivestano rilevanza penale secondo l’ordinamento straniero; una volta superata positivamente tale verifica, è inoltre necessario verificare la contestuale rilevanza penale del medesimo fatto secondo l’ordinamento italiano.
Diversamente, in mancanza di un elemento strutturale della fattispecie, non sarà configurabile neppure il reato di cui all’art. 648 bis c.p. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, con una recente decisione (n. 23190/2019) ha confermato l’annullamento del sequestro preventivo delle somme ritenute oggetto di riciclaggio, escludendo il fumus del delitto per mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie. La vicenda riguardava l’investimento in Italia di ingenti sostanze da parte di un soggetto ritenuto concorrente in taluni reati (tra cui reati fiscali ed altri rimasti indefiniti) realizzati in Spagna. La Corte ha inoltre ribadito che non è necessario che il delitto non colposo presupposto del reato di riciclaggio risulti accertato con sentenza passata in giudicato, purché lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo.