Doppio giudizio, divieto esteso. L’equiparazione del giudicato va applicata al tributario
Con la sentenza «Grande Stevens», pronunciata il 4 marzo 2014, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito il principio dell’equiparazione, ai fini del ne bis in idem (diritto a non essere giudicato o punito due volte), del giudicato amministrativo al giudicato penale. Alla luce di tale equiparazione, può affermarsi che dopo la comminazione di sanzioni amministrative, divenute definitive, nei confronti di una società, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola la disposizione di cui all’art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
Leggi l’articolo allegato di Luca Nisco su Italia Oggi