È ammissibile il sequestro preventivo nei confronti del consulente dei vertici aziendali?
La Suprema Corte, con sentenza n. 25022 depositata il 3 settembre 2020, ha statuito che nelle ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, si possa procedere al sequestro preventivo nei confronti del consulente aziendale della società incriminata, qualora quest’ultimo sia in “strettissima solidarietà sul piano materiale e morale” con l’amministratore di diritto.
La suddetta misura cautelare è stata inflitta all’indagato – il cui ricorso è stato appunto respinto – in virtù del suo incarico di consulente di entrambe le società che avevano conseguito i contributi pubblici in maniera illecita.
Nell’ambito di un procedimento penale scaturito da segnalazioni di operazioni sospette inviate dalla Banca d’Italia, il G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che il consulente aziendale avesse operosamente partecipato, per ben due volte, nella commissione del reato di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., disponendo di conseguenza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
In seguito alla conferma della misura ablativa da parte del Tribunale del Riesame, che ha qualificato il ricorrente come amministratore di fatto (piuttosto che come mero consulente aziendale) di una delle due società che aveva concretamente realizzato gli artifizi e i raggiri (nello specifico: fatture per operazioni inesistenti, produzione di una polizza assicurativa falsa e presentazione di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio), la Cassazione ha riconfermato tale misura orientandosi verso un’altra direzione.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto irrilevante la qualificazione del ricorrente come consulente o amministratore, evidenziando come lo stesso avesse palesato una “consapevole partecipazione ai reati di truffa” per non essersi “limitato a svolgere mera attività di consulente aziendale finalizzata all’ottenimento di finanziamenti ed agevolazioni pubbliche”.