È lecito pubblicare una fotografia altrui sulla propria pagina Facebook senza autorizzazione dell’autore?
Con sentenza n. 4361 del 11 marzo 2021 il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, ha analizzato il caso – sempre più comune – di una fotografia (raffigurante il centro storico di Frosinone di notte) pubblicata senza autorizzazione su una pagina Facebook.
Nel confermare che tale condotta integra un illecito, il Tribunale ha in primo luogo ripercorso la differenza tra “opere fotografiche” e “fotografie semplici”, riconoscendo solo nelle prime la sussistenza di un atto creativo che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che “la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia”.
Applicando tali criteri, il Tribunale ha ritenuto che la fotografia in oggetto non avesse carattere creativo poiché, pur in presenza di una cura nell’inquadratura del centro storico di Frosinone, unitamente alla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto ed all’uso di tecniche da far apparire la foto come un dipinto, “si ritiene che da detti elementi non possano trarsi quei caratteri di originalità e creatività tali da farli ritenere prevalenti sull’aspetto tecnico utilizzato per realizzare la fotografia medesima”.
Quanto, invece, ai requisiti di tutela come “fotografia semplice”, l’attore ha allegato l’immagine riportante alla base l’indicazione di un sito internet che consentiva l’identificazione dell’autore e la verifica di tutti i dati relativi alla fotografia. Poiché l’art. 88 della legge sul diritto d’autore prevede che spetti al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, il Tribunale ha ritenuto che la pubblicazione dell’immagine su un social media – senza autorizzazione – abbia leso i diritti di utilizzazione economica dell’autore.
Il Tribunale ha inoltre chiarito come il fatto di poter rinvenire la fotografia online senza indicazioni di autoralità non consenta agli utenti di porre in essere libere utilizzazioni: “la circostanza che la società convenuta abbia tratto la foto su una pagina Facebook […] che non conteneva l’indicazione del sito dell’autore (a seguito di probabile taglio della parte inferiore della foto) non esclude la responsabilità della società convenuta la quale, prima di utilizzare la fotografia tratta su pagine internet che non garantiscono che le foto ivi pubblicate non siano oggetto di diritti autoriali, doveva effettuare adeguati accertamenti al riguardo”.
Infine, il Tribunale ha sostenuto che anche l’autore delle fotografie non creative goda di un diritto morale connesso o, quantomeno, di un diritto alla paternità in considerazione del generale diritto di ogni individuo alla paternità delle proprie azioni. In tal senso, poiché il diritto alla paternità consiste non soltanto “in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera”, il convenuto è stato ritenuto responsabile anche di tale violazione.
Nella quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal fotografo, il Tribunale ha valorizzato il fatto che la fotografia non potesse essere equiparata ad una mera panoramica dei centri storici in considerazione del particolare lavoro effettuato. Rilevato poi il limitato utilizzo della foto in termini temporali, la società convenuta è stata condannata al risarcimento del danno, pari ad Euro 550, ed al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 743.