E’ legittima la liquidazione del danno morale in misura maggiore rispetto al conteggio come mera frazione del danno bi...
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5691 del 23.3.2016, ha statuito che, stante la necessità di personalizzare il danno, il giudice di merito può discostarsi, nella liquidazione del danno morale, dalla quantificazione in base ad una frazione del danno biologico.
Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la liquidazione del danno morale in misura maggiore rispetto alla frazione del danno biologico, in base a precisi elementi, indicati in motivazione, quali la giovane età del danneggiato (all’epoca del sinistro, minorenne), la particolarità della lesione (asportazione di un testicolo) ed il grado di sofferenza, anche futura, per le probabili ripercussioni sulla vita sessuale.