Ecco come si calcola il danno da incapacità lavorativa
La terza sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4557 del 15 febbraio 2019, ha stabilito che quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente riportata dopo un sinistro stradale su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni.
La liquidazione del danno da incapacità lavorativa, quindi, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima e non il triplo della pensione sociale: il ricorso a tale ultimo criterio è consentito solo quando la vittima godeva sì di un reddito, ma talmente modesto o sporadico da renderla sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato.
Secondo la Suprema Corte, infine, il risarcimento da incapacità lavorativa non è automatico anche se il danneggiato ha riportato postumi che incidono sulla sua capacità lavorativa specifica, ma è dovuto unicamente nel caso in cui venga provato che la riduzione della capacità lavorativa abbia creato un reale pregiudizio economico.