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Emanate le nuove disposizioni di Banca d’Italia in materia antiriciclaggio

Con provvedimento del 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le Disposizioni, che entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in G.U., danno attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui al D.lgs. n. 231/2007 come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, di recepimento della cd. Quarta Direttiva antiriciclaggio.

I destinatari (banche; SIM; SGR; SICAV; SICAF etc.) dovranno adeguarsi alle nuove Disposizioni entro il 1° giugno 2019.

La Prima Parte delle Disposizioni, illustra i tre principi generali:

  1. il principio di proporzionalità, secondo cui i destinatari applicano le disposizioni in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell’attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati;
  2. il c.d. risk based approach, ossia l’approccio basato sul rischio, in applicazione del quale ai destinatari viene richiesto di:
    • definire una “policy antiriciclaggio” motivata che indichi quali scelte in concreto essi intendano compiere in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati;
    • effettuare una valutazione periodica del rischio complessivo di riciclaggio (c.d. autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio);
    • adottare le misure più idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, alla luce del grado di rischio evidenziato;
  3. l’obbligo di adottare, in ogni caso, i “presidi organizzativi minimi” ossia l’attribuzione a specifiche funzioni aziendali: la responsabilità di verificare la funzionalità dei presidi antiriciclaggio (“funzione antiriciclaggio”) ed in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo antiriciclaggio (“funzione di revisione interna”) e l’istituzione di un “responsabile della segnalazione delle operazioni sospette”.

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