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Emergenza Covid-19: novità anche per il mondo del non profit

Il DECRETO “CURA ITALIA”

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. in L. 24 aprile 2020, n. 27

a) Disposizioni in materia di Terzo settore (art. 35)

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo, relativamente ad Onlus, OdV, APS e imprese sociali, le modifiche volte all’adeguamento degli statuti in conformità con le disposizioni inderogabili previste dal codice del Terzo settore e dal d.lgs. 112/2017, sono state nuovamente prorogate. Il termine ultimo entro il quale è consentito effettuare tali modifiche usufruendo delle modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria è stato infatti spostato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.

Si ha, pertanto, un ennesimo slittamento del termine, il terzo dall’entrata in vigore dei Decreti sopra menzionati, che fornisce, agli enti che non vi avessero ancora provveduto, una nuova finestra temporale per usufruire delle modalità agevolate previste per gli aggiornamenti dello statuto.

 

Per Onlus, OdV, APS, (oltre che per fondazioni, associazioni e comitati come previsto dal comma 3-ter introdotto con la conversione in Legge del Decreto) è inoltre consentita l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020, in deroga alle previsioni di legge, regolamentari o statutarie.

Ai sensi del comma 3-quater, inoltre, la verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, viene svolta con cadenza almeno triennale e, non più, biennale.

Infine, i soggetti beneficiari del 5×1000 sono autorizzati a svolgere le attività correlate ai fondi per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. Per il solo 2020 il termine per il rendiconto relativo all’utilizzo del 5×1000 è aumentato da 12 a 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

b) Incentivi fiscali per le donazioni in denaro o in natura destinate a fronteggiare l’emergenza sanitaria (art. 66)

Tra le misure fiscali a sostegno dell’emergenza Covid-19, è stata introdotta una detrazione pari al 30% – fino ad un massimo di 30.000 € – per tutte le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali in favore di fondazioni e associazioni riconosciute, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’attuale emergenza.

Per le erogazioni effettuate da soggetti Ires, invece, si applicano le previsioni di cui all’articolo 27 della Legge 13 maggio 1999 “Disposizioni in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche”, come modificato dall’art. 4 del D.L. 189/2016.

Anche se il provvedimento non fornisce alcuna indicazione specifica, il richiamo normativo in questione comporta che tali erogazioni non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e che, pertanto, devono ritenersi integralmente deducibili dalla base imponibile. Inoltre, ai fini IRAP, sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate (quindi nel 2020) e sono esenti da imposta di donazione.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 ha inoltre specificato come le agevolazioni previste dall’articolo 66 siano riconosciute anche per le erogazioni effettuate nei confronti degli enti richiamati dall’art. 27 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 e delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, coinvolte nella gestione dell’attuale emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle erogazioni liberali in natura, in base al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, queste devono risultare da atto scritto contenente la descrizione del bene e l’impegno del ricevente ad utilizzarle per attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato sulla base del valore normale del bene (prezzo in condizioni di libera concorrenza, accompagnato da una perizia giurata se superiore a 30.000 euro) e, per i beni strumentali, del loro valore fiscale residuo al momento del trasferimento del bene.

Come ribadito dalla Circolare 8/E, le erogazioni liberali in natura non concorrono alla formazione del reddito imponibile e possono essere dedotte anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale in esame.

c) Semplificazioni in materia di organi collegiali (art. 73)

Per fondazioni e associazioni, nonché società, comprese le società cooperative ed i consorzi, è ammessa, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi sociali tramite videoconferenza anche quando tali modalità non siano espressamente previste negli statuti delle organizzazioni. Devono essere tuttavia rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità, e le modalità telematiche devono consentire di identificare con certezza i partecipanti, nonché dare adeguata pubblicità delle sedute.

d) Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica (art. 99)

Un’importante novità che ribadisce, ancora una volta, l’eccezionalità delle misure previste dal Decreto, consiste nella possibilità per il Dipartimento della Protezione Civile di essere parte attiva nella raccolta fondi a sostegno dell’emergenza Covid-19 tramite l’apertura di appositi conti correnti.

Inoltre, fino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, delle agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale, da utilizzare nelle attività inerenti all’emergenza Covid-19 – qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private destinate specificamente a tale finalità – potrà avvenire mediante affidamento diretto, per importi non superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ciascuna pubblica amministrazione dovrà assicurare la tracciabilità delle somme ricevute, predisponendo una rendicontazione che dovrà essere pubblicata sul proprio sito internet al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle menzionate somme.

e) Svolgimento delle assemblee (art. 106)

Per quanto riguarda le assemblee delle società di capitali – che con specifico riferimento al mondo del Terzo settore può riguardare direttamente imprese sociali, cooperative sociali e SSD – così come per associazioni e fondazioni diverse da Onlus, OdV e APS, l’articolo 106 del Decreto prevede ora come:

  1. in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 secondo comma e 2478-bis del codice civile, o delle disposizioni statutarie dei singoli enti, l’assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  2. è possibile procedere allo svolgimento delle assemblee tramite via telematica – anche in deroga alle disposizioni statutarie – laddove sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione;
  3. è consentito l’esercizio del diritto di voto sia in via elettronica che per corrispondenza e, per le sole S.r.l., tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Non è ancora chiaro se tale deroga possa valere anche per tutti enti senza scopo di lucro, tuttavia una recente massima del Consiglio Notarile di Milano (la n. 187 dell’11 marzo 2020) – che ritiene ammissibile lo svolgimento delle assemblee con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione – potrebbe far propendere per una risposta positiva, a prescindere dagli obblighi e dalle scadenze di cui al D.Lgs. 117/17 ed al D.Lgs. 112/17.

f) Altre misure che interessano il mondo non profit

  • È prevista la cassa integrazione in deroga per gli enti non profit – previo accordo sindacale anche in via telematica e a condizione che il datore abbia più di 5 dipendenti – laddove non siano applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. La cassa integrazione in deroga vale per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento decorre dal 23 febbraio 2020 ed è limitato ai dipendenti già in forza alla medesima data. (art. 22)
  • Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 30 giugno 2020 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. (art. 95)

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Il DECRETO “LIQUIDITÀ”

D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. in L. 5 giugno 2020, n. 40

g) Agevolazioni fiscali per le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)

Il Decreto prevede specifiche agevolazioni fiscali ai fini dell’IVA e delle imposte dirette per la donazione in favore del Terzo settore di farmaci e medicinali da utilizzare per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

La misura interessa, in particolare, i cd. medicinali “ad uso compassionevole”, ossia farmaci strumentali o autorizzati per specifiche patologie che possono essere utilizzati nel trattamento di pazienti affetti da malattie gravi o rare, o che si trovano in pericolo di vita, ogniqualvolta, a giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche. Tale pratica è espressamente regolamentata dal Decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2017, e in questa fase è di particolare importanza per il Paese data la mancanza di terapie efficaci per contrastare il virus.

Il Decreto, poi, sostiene fiscalmente le aziende farmaceutiche che si renderanno disponibili per questo tipo di iniziative, introducendo un regime analogo a quello già sperimentato per le eccedenze alimentari e gli altri beni oggetto della cd. Legge anti-sprechi (L. 166/2016).

Ai fini IVA, la cessione gratuita dei farmaci viene equiparata alla loro distruzione, per cui non viene applicata l’imposta in uscita (si applica, quindi, il regime di esclusione dall’IVA) ma l’impresa cedente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte in fase di acquisto.

Sotto il profilo delle imposte dirette, invece, è previsto che il valore dei medicinali non concorre alla determinazione del reddito d’impresa e il costo sostenuto per il loro acquisto è deducibile nel periodo d’imposta in cui si verifica l’estromissione. Le agevolazioni riguardano però solo i medicinali che abbiano i requisiti indicati nel citato decreto del Ministero della salute, ossia quelli:

– non ancora autorizzati in commercio o

– autorizzati per indicazioni terapeutiche diverse o

– sottoposti a sperimentazione

e a condizione che sia rispettato l’iter procedurale ivi previsto, che richiede la presentazione di un’apposita domanda per l’utilizzo del medicinale nell’ambito di programmi ad uso terapeutico generalizzati, la quale è sottoposta alla valutazione di un comitato etico nazionale istituito presso lo Spallanzani e poi autorizzata dall’AIFA.

Quindi, il trattamento fiscale agevolato introdotto dal decreto “Liquidità” opera solo per le cessioni gratuite di medicinali ad uso compassionevole, autorizzate dal competente comitato etico, ed effettuate nei confronti delle strutture ospedaliere che partecipano alla sperimentazione clinica.

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Il DECRETO “RILANCIO” – D.L. 19 maggio 2020, n. 34

h) Soppressione dei versamenti IRAP per il saldo 2019 e l’acconto 2020 (art. 24)

In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto “Rilancio” prevede, anche per gli ETS con volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro, la soppressione del versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

i) Contributo a fondo perduto (art. 25)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che (i) i soggetti abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 5 milioni di euro e (ii) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Tra i soggetti possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione – spiega la Relazione Illustrativa – rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

j) Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28)

È previsto per gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività non commerciali un credito d’imposta pari al 60 % del canone di locazione, leasing o concessione, per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che: (i) riguardi immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale; (ii) l’ente abbia subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del 2019; (iii) l’ente abbia ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente al pagamento dei canoni. Non è ammesso il cumulo con il credito d’imposta previsto per botteghe e negozi dall’articolo 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 relativamente alle medesime spese.

Infine, il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Non rileva, inoltre, nel computo della deduzione degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109.5 del TUIR.

k) Incremento Fondo Terzo settore (art. 67)

Un’ulteriore novità riguarda l’incremento della dotazione del “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore” previsto dall’articolo 72 del D.Lgs. n. 117/2017, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020. Tale intervento è limitato al sostegno delle sole OdV, APS e fondazioni del Terzo settore (che, dalla lettura del D.M. 44 del 12 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle more del RUNTS sembrerebbero essere le sole fondazioni Onlus) per le attività volte a fronteggiare le emergenze sociali e assistenziali causate dalla pandemia.

l) Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del Terzo settore (art. 77)

Il contributo di 50 milioni di euro di cui all’articolo 43 del Decreto “Cura Italia”, erogato dall’INAIL in favore delle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, è esteso anche agli ETS al fine di garantire sicurezza e continuità delle attività di interesse generale da questi svolte.

m) Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Ad associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore che svolgono attività aperte al pubblico, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 – non superiore, comunque, ad 80.000 euro – per riaprire in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie la propria attività (sono ricompresi interventi sulla struttura quali il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza e apparecchiature per il controllo della temperatura, e gli investimenti in attività innovative).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

n) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Viene esteso agli ETS il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro che l’articolo 64 del Decreto “Cura Italia” prevedeva esclusivamente per soggetti esercenti attività d’impresa, che viene altresì abrogato.

La norma del Decreto “Rilancio” prevede inoltre una disciplina maggiormente vantaggiosa rispetto alla sua previgente formulazione: viene aumento, infatti, il credito d’imposta che passa dal 50% al 60% delle spese sostenute, e si alza da 20.000 a 60.000 euro il tetto massimo per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Secondo quanto meglio specificato nella Relazione illustrativa, il credito è riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 relativamente: a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i soggetti beneficiari dell’agevolazione svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

La norma rimanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

o) Proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 126)

In tema di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, le previsioni contenute nel Decreto “Rilancio” si sommano a quelle già contenute nel Decreto “Cura Italia” (articoli 61 e 62) e “Liquidità” (articolo 18), prorogando fino al 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020) i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi in favore di tutti gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella categoria degli enti non commerciali appena richiamata devono includersi tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, a prescindere quindi dall’elencazione prevista dal Decreto, da intendersi meramente esemplificativa.

Di conseguenza, fra i soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti è possibile ricomprendere le ONLUS, le OdV e le APS, iscritte negli appositi registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

I versamenti oggetto di sospensione sono quelli in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi a:

  • le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
  • i contributi previdenziali e assistenziali,
  • i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per gli enti non profit che svolgono attività d’impresa in misura non prevalente, oltre ai versamenti citati, sono sospesi anche quelli IVA.

Tuttavia, a differenza degli enti non commerciali che svolgono attività non in regime di impresa, per beneficiare della proroga questi dovranno dimostrare che vi sia stata una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente (2019).

In particolare:

  • gli enti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro dovranno aver registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente;
  • gli enti con ricavi o compensi superiori alla soglia di 50 milioni di euro dovranno aver avuto una diminuzione di fatturato nel medesimo periodo di almeno il 50%.

In questo contesto, una disciplina speciale viene riservata agli enti del mondo sportivo (in linea di massima trattasi di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) nonché soggetti che gestiscono impianti sportivi o palestre: per questi soggetti il Decreto prevedere la possibilità di beneficiare della sospensione IVA anche in assenza di un calo di fatturato dimostrabile.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure potranno essere rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020.

p) Proroga del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 154)

Il Decreto “Rilancio” ha previsto il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione di tutti i versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane,
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali.

Il pagamento sarà dovuto in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

q) Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019 (art. 156)

Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del Terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale, e all’imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, viene anticipata al 2020 l’erogazione del contributo del 5×1000 relativo all’anno finanziario 2019, accelerando le procedure necessarie. La comunicazione degli enti ammessi sarà fornita entro il 31 luglio 2020 dall’Agenzia delle Entrate mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mentre l’erogazione del contributo avverrà entro il 31 ottobre 2020. 

r) Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 246)

Infine, il Decreto ha previsto lo stanziamento di ulteriori 100 milioni, destinati al “Fondo per lo sviluppo e la coesione”, in favore degli enti senza scopo di lucro che svolgano, nel Mezzogiorno, attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Vengono così supportate attività – diverse da quelle medico sanitarie già finanziate da altre misure – a sostegno delle fasce più deboli della popolazione; in particolar modo sono riservati 20 milioni per interventi di contrasto alla povertà educativa.

L’Agenzia per la Coesione territoriale, quale stazione appaltante, provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione del contributo individuando finalità, beneficiari, requisiti, costi ammissibili e percentuali di copertura.

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