Esenzione dall’imposta in caso di donazione contestuale e congiunta di quote societarie
Mediante la risposta all’istanza di interpello n. 257 del 17/07 u.s. sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni per l’applicazione dell’esenzione da imposta di donazione nelle ipotesi configurate dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.
L’esenzione dall’imposta di donazione nel contesto del passaggio generazionale dell’impresa trova applicazione anche per le donazioni contestuali e congiunte di partecipazioni e di diritti di usufrutto su quote sociali che comportino il totale trasferimento del controllo di diritto dai donanti ai discendenti, in comunione.
Più dettagliatamente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come l’agevolazione in parola spetti nel caso in cui si ponga in essere una contestuale e congiunta donazione di diritti di usufrutto e quote di partecipazione di proprietà, grazie alle quali i donatari acquisiscano il controllo della società.
L’agevolazione è da ritenersi applicabile dal momento che le contestuali cessioni risultano collegate funzionalmente, in quanto finalizzate a realizzare una complessiva finalità economica e a garantire il passaggio generazionale dell’impresa ai discendenti conservandone l’unitarietà e la funzionalità.
Nel caso in esame, proprio grazie alla cessione contestuale e congiunta di partecipazioni e di diritti di usufrutto su partecipazioni, infatti, i figli acquisiscono il totale controllo della società, in comunione.
Il raggiungimento del controllo societario, difatti, si integra proprio attraverso il possesso, in comunione, dei diritti di usufrutto sulle partecipazioni e di partecipazioni societarie.