Etichettature su prodotti industriali e finalità ingannatoria
Il Tribunale del Riesame di Roma è recentemente intervenuto in un procedimento cautelare per un sequestro probatorio di beni industriali provenienti dalla Cina sul presupposto che tale importazione configurasse il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci punito dall’art. 517 c.p.
Se da una parte l’uso di segni e figure fuorvianti, qualora possano indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, integra il reato previsto dall’art. 49, comma 4 della Legge n. 350 del 2003, dall’altra occorre verificare in concreto se vi sia una finalità ingannatoria.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non configurabile il reato di cui all’art. 517 c.p. in quanto la dicitura del logo contestata conteneva la parola “Italy”, ma era connessa alla necessità di rappresentare, nel logo impresso sul prodotto, il nome della società. Peraltro, il fatto che i prodotti fossero oggetto di un appalto di fornitura già perfezionato, che il capitolato non prevedesse nulla circa il luogo di fabbricazione e che l’importazione avvenisse sulla base della preventiva approvazione delle specifiche tecniche del prodotto, ha portato a ritenere che il logo non abbia creato alcuna confusione nel mercato sulla possibile provenienza del prodotto dall’Italia.