False dichiarazioni all’Ufficiale Giudiziario nel corso del pignoramento
Qualora l’Ufficiale Giudiziario, recatosi presso il debitore, non rinvenga beni pignorabili oppure rinvenga beni insufficienti per la soddisfazione del credito, invita il debitore ad indicare beni utilmente pignorabili, dandone atto a verbale.
Nel caso di specie, il debitore ha dichiarato falsamente di non possedere beni pignorabili, ritenendo erroneamente che la pensione (percepita nella misura di euro 2.685,02 mensili) non potesse essere sottoposta a pignoramento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale comportamento configuri una violazione dell’art. 388, comma VI, codice penale: l’ignoranza o l’errore del debitore sulla pignorabilità della pensione si traduce in una ignoranza o errore sulla legge penale, che non può essere trovare giustificazione, con ogni conseguente responsabilità penale.