False valutazioni e rilevanza penale del bilancio falso
Dopo la sentenza del 30 luglio 2015, n. 33774 che aveva stabilito che non sono più penalmente rilevanti i fatti di false comunicazioni sociali derivanti da valutazioni estimative, la Suprema Corte nella sentenza del 12.11.2015 n. 47197, sulla scia della articolate critiche della dottrina più autorevole, aveva adottato una soluzione opposta, evidenziando come la nozione di falso sia predicabile anche rispetto a enunciati estimativi o valutativi contenuti nel bilancio.
La Cassazione, nella sentenza del 22.2.2016 n. 6916 è tornata ad una interpretazione letterale del dettato normativo, statuendo che il falso valutativo non è più previsto dalla legge come reato di false comunicazioni sociali. Ciò in quanto nella tipizzazione della condotta non viene fatto alcun richiamo esplicito alle “valutazioni” o più genericamente alle “informazioni”, ma solo ai “fatti materiali”.