Focus | Clausole di limitazione della responsabilità nei contratti internazionali per la realizzazione di impianti indu...
Tra le clausole di cruciale importanza nei contratti internazionali vi sono di regola le pattuizioni che limitano o escludono la responsabilità delle parti in caso di inadempimento contrattuale.
Nella prassi si rinvengono varie formulazioni: è comune prevedere un ammontare massimo del risarcimento in caso di inadempimento (liability cap), oppure l’esclusione della risarcibilità di particolari tipologie di danni (loss of profit, consequential damages, etc.), o la combinazione di entrambe tali pattuizioni.
E’ tuttavia imperativo che il testo della clausola venga attentamente valutato sulla base della legge applicabile al contratto, per evitare il rischio che, sebbene impeccabile dal punto di vista redazionale, essa sia inefficace in tutto o in parte.
Recentemente le Corti inglesi si sono pronunciate sull’applicabilità del liability cap in un contenzioso nel quale veniva contestato alla parte inadempiente di aver intenzionalmente omesso di dare esecuzione al contratto.
Il caso Mott MacDonald Ltd/Trant Engineering Ltd
La controversia ha avuto origine da un contratto per la fornitura di servizi di ingegneria per la realizzazione di una centrale elettrica nelle Isole Falkland.
La società di consulenza aveva agito in giudizio contro il committente dei lavori per chiedere la condanna al pagamento dei propri compensi.
Il committente aveva contestato la domanda; in aggiunta, aveva richiesto la condanna della società di ingegneria al risarcimento di 5 milioni di sterline per essersi resa deliberatamente inadempiente al contratto.
In risposta, la società di ingegneria aveva rilevato che la propria responsabilità non potesse in ogni caso eccedere 500.000 Sterline, ossia tetto massimo indicato nella clausola di limitazione di responsabilità.
La clausola aveva il seguente tenore
“Notwithstanding any other term to the contrary in the Agreement or any related document and whether the cause of action for any claim arises under or in connection with the Agreement in contract or in tort, in negligence or for breach of statutory duty or otherwise. In relation to any and all causes of action as aforesaid:
the total liability of the Consultant in the aggregate for all claims shall be limited to £500,000 (Five hundred thousand Pounds)…”
La decisione ha confermato l’approccio generalmente tenuto dalle Corti inglesi, che è nel senso di valorizzare al massimo grado l’autonomia contrattuale e di partire dunque dal testo della clausola, anche qualora questa riduca grandemente le possibilità di risarcimento della parte che ha subito la condotta inadempiente della propria controparte.
La Corte (richiamando la posizione già espressa nei casi Astrazeneca UK Ltd v Albermarle International Corporation del 2011 e Internet Broadcasting Corporation Ltd v MAR LLC del 2009) ha affermato il principio che le clausole di esonero o limitazione devono essere interpretate facendo riferimento ai normali principi di interpretazione del contratto, senza che debba operare una presunzione di inapplicabilità della clausola in caso di violazioni deliberate ed intenzionali.
Tale conclusione è tuttavia subordinata alla condizione per cui la pattuizione è sufficientemente chiara da estendersi a qualsiasi violazione – compreso l’inadempimento deliberato -, a meno che la pattuizione non finisca per svuotare del tutto gli obblighi assunti dalla parte, riducendoli ad una mera dichiarazione di intenti.
Nella vicenda in questione, la Corte ha accolto la tesi della società di ingegneria ritenendo applicabile la clausola, in quanto la formulazione era sufficientemente ampia e ragionevole, e l’esistenza di un liability cap di 500.000 Sterline costituiva un chiaro indicatore del fatto che gli obblighi contrattuali fossero da ritersi seri.
Conclusioni ed indicazioni operative
La decisione mira a risolvere un contrasto nella giurisprudenza inglese sull’interpretazione delle clausole di esclusione o limitazione della responsabilità in caso di violazioni intenzionali del contratto.
Si tratta di una decisione importante per i contractor, in quanto offre maggiori certezze sull’efficacia e validità delle clausole di limitation o exclusion of liability.
Rimane comunque vero che le clausole di esclusione vengono interpretate dalle Corti in modo più rigoroso rispetto a quelle che prevedono limitazioni di responsabilità, ciò implica una particolare attenzione in fase redazionale.
E’ tuttavia necessaria una precisazione, ove uno stesso testo contrattuale fosse disciplinato dalla legge italiana, allora le valutazioni sui rischi derivanti dal contratto dovrebbero essere senz’altro diverse: il Codice civile italiano contiene una norma inderogabile all’art. 1229 c.c. secondo cui come noto le clausole di esclusione o limitazione di responsabilità sono nulle quando l’inadempimento è dovuto a dolo o colpa grave.