Focus | Direttiva UE 2020/1828: gli sviluppi delle Azioni Rappresentative Europee
Le Azioni Rappresentative Europee e le class action
Lo scorso 7 aprile 2023 è entrata in vigore una nuova tipologia di class action, le Azioni Rappresentative Europee, introdotta dalla Direttiva (UE) 2020/1828 (Direttiva), trasposta in Italia dal D.Lgs. n. 28 del 10 marzo 2023, che troverà applicazione a partire dal 25 giugno 2023.
In particolare, a seguito della trasposizione della Direttiva saranno apportate modifiche al Codice del Consumo mediante l’introduzione degli articoli 140ter – 140 quaterdecies Cod. Cons., che andranno ad aggiungersi alle attuali azioni di classe disciplinate dall’art. 840 bis c.p.c. ss..
La distinzione essenziale tra le Azioni Rappresentative Europee e le class action consiste nelle materie a cui queste azioni si applicano. Le prime trovano applicazione con riguardo alla tutela degli interessi dei consumatori (in relazione a 68 materie disciplinate da regolamenti, direttive e leggi nazionali indicati nell’allegato del citato D.Lgs. 28/2023), mentre le seconde hanno più genericamente ad oggetto pretese risarcitorie relative a diritti omogenei, senza cioè una puntuale indicazione delle materie di applicazione.
La Direttiva in breve e l’individuazione dei destinatari
La Direttiva mira ad armonizzare le disposizioni legislative nazionali e intende garantire alle vittime di pratiche commerciali scorrette e illecite un mezzo di tutela applicabile in tutte le giurisdizioni dell’Unione europea, a prescindere dal carattere (trans)nazionale della controversia.
L’ambito di applicazione della Direttiva comprende tutte le violazioni commesse dai professionisti, che ledano o possano ledere gli interessi collettivi dei consumatori.
A tale riguardo, per professionisti si deve intendere qualsiasi persona fisica o giuridica, sotto il controllo pubblico o privato, che agisce, anche tramite un’altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Resta fermo in ogni caso che i professionisti potranno essere citati tramite l’Azione Rappresentativa Europea solo laddove la loro attività rientri in una delle 68 materie indicate nell’Allegato del Decreto Legislativo di trasposizione.
Chi può far valere l’Azione Rappresentativa Europea?
La Direttiva individua degli Enti Legittimati a intentare l’Azione Rappresentativa Europea. Tali soggetti devono soddisfare i seguenti sei criteri:
- essere una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto nazionale dello Stato membro della sua designazione e dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori prima della richiesta di designazione;
- avere un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori;
- non perseguire scopo di lucro;
- non essere soggetto a procedure concorsuali;
- essere indipendente da soggetti aventi interessi opposti rispetto a quelli dei consumatori (ad es. i professionisti);
- pubblicare in maniera chiara le fonti del proprio finanziamento.
In particolare, per quanto riguarda la figura degli Enti Legittimati, questi possono essere le associazioni di consumatori e degli utenti (per i cui requisiti si rinvia all’art. 137 cod. cons.), l’AGCM e gli enti designati in un altro Stato Membro (purché iscritti nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea).
La grande novità di tale tipo di azione consiste nella possibilità per gli Enti Legittimati di presentarla “senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati”.
L’Azione Rappresentativa Europea deve presentarsi con ricorso al Tribunale delle Imprese e il giudice, verificata l’ammissibilità della domanda (ad es. non deve essere promossa da un concorrente del professionista convenuto), emetterà ordinanza sull’ammissibilità da pubblicarsi sul portale del Ministero della Giustizia. Allo stesso modo dovrà essere data ampia pubblicità al procedimento sui siti degli enti legittimati e sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Particolare importanza riveste la possibilità di adesione (c.d. opt-in) riconosciuta ai consumatori anche successivamente alla sentenza che accoglie la domanda e accerta la responsabilità del professionista resistente. L’adesione tardiva rappresenta senz’altro un importante strumento a tutela del consumatore, ma ha sollevato evidenti perplessità dal lato dei professionisti: infatti, risulta difficile prevedere a priori l’ampiezza della platea dei consumatori e, di fatto, limita significativamente la possibilità di una definizione transattiva delle controversie.
Quali sono i rimedi che possono essere adottati?
Gli enti legittimati potranno chiedere due tipi di provvedimenti:
- Provvedimenti inibitori (art. 140 octies Cons.) che dispongono la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta illecita unitamente alla pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani;
- Provvedimenti compensativi (art. 140 novies Cons.) che dispongono la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, la riparazione/sostituzione del prodotto, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.
In entrambi i casi, si osserva un’inversione dell’onere della prova dettata dall’art. 141 octies Cod. Cons.: infatti, gli Enti Legittimati non avranno l’onere di fornire la prova del dolo o della colpa del professionista, né delle perdite e degli effettivi danni subiti dai consumatori, dovendo dedurre in giudizio l’esistenza di una violazione delle normative citate nell’allegato del D.Lgs. 28/2023 (e.g. Responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive nei contratti con consumatori, pratiche commerciali scorrete, pubblicità ingannevole, protezione dei dati personali, sicurezza alimentare etc.). Inoltre, nel caso di comprovate ragioni di urgenza, l’ente legittimato potrà richiedere l’adozione di misure cautelari ex art. 669 quater c.p.c. ss..
La nuova tipologia di azione promette di portare importanti cambiamenti in tema di tutela dei diritti dei consumatori nell’Unione europea e in Italia. Per ora, dunque, non resta che attendere la concreta applicazione del Decreto Legislativo di trasposizione della Direttiva per poter trarre conclusioni definitive.