Fondo patrimoniale sulla casa familiare non opponibile ai creditori dell’imprenditore
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2820 del 6.2.2018, ha stabilito che il fondo patrimoniale sulla casa familiare non è opponibile ai creditori dell’imprenditore, anche se costituito prima del fallimento e quando i figli sono ormai adulti ed economicamente indipendenti.
Secondo la Suprema Corte, la costituzione di un fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche se effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, un adempimento ad un dovere giuridico, ma è un atto a titolo gratuito. Tale atto, quindi, è suscettibile di essere dichiarato inefficace, salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di un dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.