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Furto aggravato al dipendente che ruba il know-how aziendale

La Corte di Cassazione ha recentemente statuito che la sottrazione di dati informatici contenenti il know-how aziendale da parte di un dipendente integra la condotta di furto aggravato, e non quella di appropriazione indebita.

Nel caso di specie, la dipendente di una società specializzata nel settore dell’elaborazione di piani dieta individualizzati per categorie di soggetti bisognevoli di alimentazioni controllate, ha prelevato da una cassaforte due compact disc contenenti il know-how aziendale, sotto forma di programma informatico, e la banca dati dei clienti ed utilizzatori dei singoli programmi elaborati sulla base del piano di progetto per l’alimentazione, al fine di creare, insieme al compagno, una società avente lo stesso identico scopo sociale. Successivamente alla sottrazione dei compact disc erano infatti seguite le improvvise dimissioni della dipendente.

Ai fini della configurabilità del reato di furto – sottolinea la Corte – è necessario che il dipendente non sia stato investito del potere di disponibilità sul bene, bensì che sussista un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione. E per l’appunto, la dipendente aveva avuto l’autorizzazione ad aprire la cassaforte per motivi ben precisi e secondo un’operatività molto limitata, finalizzata al prelievo degli assegni contenuti nei carnet aziendali su indicazione dell’amministratore della società. Una posizione individuale quindi ben lontana da quella disponibilità autonoma di un bene evocata dalla nozione di possesso prevista per l’appropriazione indebita.

Le motivazioni della sentenza, peraltro, evidenziano un’importante prova logica: il furto dei compact disc contenenti il know-how aziendale, sotto forma di programma informatico, e la banca dati dei clienti ed utilizzatori dei singoli programmi poteva essere utile soltanto a chi avesse intenzione di utilizzarlo per un proprio progetto imprenditoriale nel medesimo settore, non avendo il materiale alcun valore in sé.

 

http://Cassazione Penale, Sez. V, 25/11/20, n. 33105

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