Fusione per incorporazione transfrontaliera: la legge applicabile
Con sentenza del 7 aprile 2016, causa C‑483/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui il diritto dell’Unione deve essere interpretato come segue:
– la legge applicabile, in seguito ad una fusione per incorporazione transfrontaliera, all’interpretazione, all’esecuzione delle obbligazioni nonché ai modi d’estinzione di un contratto di prestito, del tipo dei contratti di prestito di cui trattasi nel procedimento principale, concluso dalla società incorporata, è la legge che era applicabile a tale contratto prima della suddetta fusione;
– le disposizioni che regolano la protezione dei creditori della società incorporata, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sono quelle della legislazione nazionale a cui era soggetta tale società.