Garante Privacy: la natura “chiusa” di un profilo Facebook non può essere dimostrata in alcun modo dal suo titolare
Con provvedimento n. 75 del 2017, il Garante Privacy si è pronunciato in relazione al ricorso di un ex marito avente ad oggetto la richiesta di rimozione dal profilo Facebook della ex moglie di due sentenze emesse dal Tribunale di Tivoli, aventi ad oggetto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e contenenti, nello specifico, diversi riferimenti alla figlia minorenne. Con tale provvedimento, il Garante Privacy ha, dapprima, ribadito che, ai sensi degli artt. 50 e 52.5 del Codice Privacy, è vietata la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari (diversi da quello penale) e, successivamente, affermato che l’eventuale natura “chiusa” di profilo di Facebook e la sua accessibilità ad un numero ristretto di “amici” non possono essere in alcun modo dimostrate, posto che (i) ogni profilo può essere agevolmente – ed in ogni momento – modificato da “chiuso” ad “aperto” e (ii) qualunque “amico” ammesso al profilo di un utente ha la possibilità di condividerne sulla propria bacheca i contenuti, rendendoli così potenzialmente visibili a tutti gli utenti di Facebook.