Garante Privacy: no al “social spam”
Con provvedimento n. 378 del 21 settembre 2017, il Garante Privacy è tornato a pronunciarsi in tema di “social spam”. L’Autorità, riprendendo quanto già stabilito nelle Linee Guida del 4 luglio 2013, ha ribadito che i dati reperiti sui social network, quali indirizzi e-mail o numeri di telefono, non possono essere utilizzati liberamente, ancorché gli stessi siano resi pubblici direttamente dall’interessato. In particolare, l’utilizzo di tali dati per l’invio di comunicazioni promozionali non appare compatibile con le funzioni peculiari di tali piattaforme, ovverosia la condivisione di informazioni e lo sviluppo di contatti professionali, e non è da considerarsi implicito all’utilizzo delle stesse. Pertanto, per tali finalità, è sempre necessario ottenere il consenso da parte degli interessati.