Gare in forma telematica e caricamento della documentazione di gara
Con la recente sentenza del 7 Gennaio 2020 n. 86 il Consiglio Di Stato, Sez. III, ha affermato importanti principi applicabili nel caso di problemi di caricamento di documenti nelle gare espletate in forma telematica.
Il Consiglio di Stato ha in primo luogo evidenziato il principio secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., Sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e Cons. St., Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell’impresa e non già un malfunzionamento del sistema).
Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr. Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481).