Gestore di un sito web è responsabile dei commenti degli utenti se è a conoscenza del contenuto illecito
La Cassazione si occupa della responsabilità del gestore di un sito web per un commento diffamatorio, postato nella community del sito, ai danni dell’allora presidente della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Secondo la Cassazione la consapevolezza del gestore del sito deriverebbe dal fatto che l’autore del commento diffamatorio, tre giorni dopo la pubblicazione dello stesso nella community del sito, avrebbe inviato una email al gestore con un documento PDF allegato al commento diffamatorio. Conformemente agli artt. 16 e 17 del D.lgs. 70/03, non viene pertanto statuito un principio difforme dall’assenza generale dell’obbligo di sorveglianza per il gestore di un sito che non sia al corrente del contenuto illecito.