Golden power estesa ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G
Con il D.L. 25 marzo 2019, n. 22 il Governo interviene nuovamente sulla disciplina della “golden power” di cui al D.L. 15-3-2012 n. 21 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 11 maggio 2012, n. 56) che sinora toccava i settori della difesa e della sicurezza nazionale e gli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Il nuovo art. 1bis concede poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i quali sono qualificati quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Dalla pubblicazione del decreto, “la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti” inerenti i servizi 5G, ovvero “l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea,” sono soggetti alla notifica prevista per i settori della difesa e della sicurezza nazionale, al fine dell’eventuale esercizio da parte del Governo del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. La nuova norma prevede altresì una descrizione di quali siano i soggetti da considerarsi “esterni all’Unione europea”.
Si attendono ora eventuale modifiche in sede parlamentare e la conversione in legge.