I contatti via skype o via cellulare non sono idonei a surrogare le visite del genitore assente
Secondo la Suprema Corte, la distanza fisica tra la madre (trasferitasi in Thailandia) e il figlio minore (residente a Udine col padre) unita all’assenza della madre in Italia persino ai tre incontri minimi previsti dal consulente tecnico, sono ragioni idonee a disporre l’affidamento esclusivo del figlio al padre. La generale regola dell’affidamento condiviso, infatti, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore: ciò è esattamente quanto si verifica nel caso di esercizio discontinuo del diritto di visita oppure laddove le modalità di comunicazione tra genitore e figlio non possano considerarsi idonee a sostituire le visite del genitore, come nel caso di chiamate via skype o via cellulare. La sentenza è occasione anche per ricordare il principio secondo il quale l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, tale da determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l’addebito della separazione.