I famigliari del paziente vanno risarciti anche in caso di invalidità soltanto parziale
La terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28220 del 4 novembre 2019, ha stabilito che l’ospedale e il medico, ritenuti responsabili per la mancata diagnosi della patologia, devono essere condannati a risarcire il danno non patrimoniale ai congiunti del paziente sia per il dolore dovuto alla menomazione subita dal malato sia per il mutamento peggiorativo delle loro abitudini di vita, necessario per prestare l’assistenza dovuta.
A nulla rileva che si tratti di una patologia solo parzialmente (e non interamente) invalidante.
Secondo la Suprema Corte, quindi, il fatto che l’ammalato non dipenda interamente dai congiunti non esclude il ristoro a favore di questi ultimi.
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