I movimenti sul conto corrente non sono opponibili alla banca in caso di mancata tempestiva contestazione dell’estratt...
Con sentenza n. 4113 del 2.3.2016 la Cassazione ha sancito che i movimenti sul conto corrente contenuti nell’estratto conto ricevuto dal cliente, in difetto di tempestiva contestazione, si presumono leciti.
A fronte della contestazione, mossa all’istituto di credito, di avere permesso ad un soggetto senza delega di operare sul conto di una società, la Corte ha chiarito che l’approvazione (sia pur tacita) dell’estratto implica il riconoscimento della “regolarità e la riferibilità a sé delle operazioni suddette, sostanzialmente ratificandole per quanto eseguite da un soggetto non indicato tra i legittimati”.
Gli estratti conto non contestati si presumono quindi conformi alle disposizioni impartite dal correntista, gravando su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza di fatti contrari al loro contenuto.