I nuovi criteri per il risarcimento del danno da errore medico: tra danno morale, personalizzazione del biologico e nuov...
Il pregiudizio non patrimoniale conseguente a colpa medica va liquidato in modo unitario, ma tenendo conto di due diverse componenti, destinate ad assumere autonoma rilevanza nella quantificazione giudiziaria del danno: quella biologica/dinamico-relazionale (attinente alla lesione psico-fisica subita dal paziente e alla conseguente compromissione della sua dimensione esistenziale) e quella morale (collegata alla sofferenza soggettiva provocata dall’errore medico).
Questo è l’approdo a cui giunge la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n. 25164) all’esito di una serie di interventi giurisprudenziali volti, da un lato, a ribadire l’autonomia del danno morale rispetto a quello biologico (Cass. Civ., n. 910/2018, Cass. Civ., n. 7513/2018 e Cass Civ. n. 28989/2019) e, dall’altro, a dettare rigorosi criteri di accesso alla c.d. “personalizzazione” del danno biologico/esistenziale (Cass. Civ., n. 27482/2018). Non senza una critica a qualunque forma di automatismo risarcitorio, anche collegato all’acritica applicazione dei parametri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano: per accedere al risarcimento del danno, il paziente danneggiato è tenuto a dedurre e dimostrare in giudizio sia la lesione alla salute, con le eventuali ripercussioni sulla sua vita socio-relazionale, sia la sofferenza morale patita in conseguenza della malpractice medica. In assenza, la sua domanda risarcitoria non potrà trovare accoglimento.
L’autonomia del danno morale e i presupposti per la sua liquidazione
Come previsto anche dall’art. 138 del codice delle assicurazioni private, il danno derivante dalla lesione del bene salute può essere declinato in due differenti componenti: quella “fisica e della vita di relazione” e quella “interiore” (intesa come dolore, vergogna, paura, disperazione).
Mentre la prima (c.d. danno biologico/esistenziale) è oggetto di accertamento medico legale ad opere di un consulente nominato dal Giudice, che sarà chiamato a verificare l’esistenza di eventuali postumi permanenti e/o temporanei, il loro collegamento causale con l’errore medico nonché le ripercussioni sulle attività quotidiane del paziente (non da ultimo sulla sua capacità lavorativa generica), la seconda (c.d. danno morale), attenendo alla sofferenza interiore, rimane estranea all’accertamento medico-legale e deve essere dimostrata dal paziente.
Per ottenere il risarcimento della componente morale, dunque, il paziente danneggiato è tenuto a dimostrare con ogni mezzo (anche attraverso presunzioni e massime di comune esperienza) lo stato di angoscia, di prostrazione e di disperazione interiore collegato alla malattia.
Dimostrata l’esistenza, accanto al pregiudizio biologico, della componente morale del danno, il paziente avrà quindi diritto di vedersi liquidato l’intero importo previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano, che esprimono parametri risarcitori (indebitamente, a detta della Corte) omnicomprensivi, tanto della componente di danno biologico, quanto di quella morale. Diversamente – e quindi nell’ipotesi in cui il paziente non riesca a provare il danno morale – dall’importo espresso nella Tabella milanese andrà scorporata una quota percentuale pari alla valorizzazione di tale componente, così da evitare la liquidazione di un pregiudizio non sussistente (o meglio, non dimostrato) nel caso di specie.
I presupposti per la “personalizzazione” del danno biologico
L’impostazione bipartita, volta a differenziare il danno biologico/esistenziale da quello morale, ha non irrilevanti ripercussioni anche sulla c.d. personalizzazione del danno, ossia sulla possibilità per il paziente danneggiato di ottenere un incremento risarcitorio, rispetto ai parametri standard individuati dalle Tabelle milanesi, sulla base della peculiarità e della particolare intensità del pregiudizio in concreto subito.
Sostiene la Corte che la personalizzazione vada operata solo sulla componente biologica del danno e quindi al netto dell’operazione di scorporo della componente morale, come visto, indebitamente compresa nell’ammontare espresso dalle Tabelle milanesi.
Non solo. Per accedere a tale incremento risarcitorio è necessario che il paziente vanti (e di ciò dia piena dimostrazione in giudizio) esperienze di vita specifiche ed eccezionali, tali da rendere “il danno dinamico-relazionale sùbito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. Civ., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482).
Così, per esempio, nel caso di un paziente che, in ragione di un errore medico, perda l’udito, egli non avrà accesso alla personalizzazione nell’ipotesi in cui deduca in giudizio l’esistenza di maggiori difficolta d’ascolto e di relazione con il mondo esterno (conseguenza tipica della menomazione subita e comune a tutti i pazienti della stessa età e nelle stesse condizioni cliniche), mentre avrà diritto a un incremento risarcitorio nel caso in cui dimostri di aver subito un pregiudizio aggiuntivo, ad esempio perché risulta pregiudicata la sua carriera amatoriale di musicista o di cantante.
Le nuove Tabelle milanesi
Nel 2021, l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha elaborato nuove Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, tenendo conto dell’impostazione bipartita definita dalla Corte di Cassazione.
Anche senza una formale adesione alla tesi dell’autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, le Tabelle presentano una nuova veste grafica che permette agli operatori un’agevole individuazione delle componenti risarcitorie (da cumulare o considerare individualmente, a seconda di quanto dimostrato in giudizio dal paziente). Così, è facilmente individuabile sia il “peso” percentuale della componente morale sulla totalità del danno non patrimoniale, sia il suo valore monetario, in base all’età del soggetto danneggiato. Così come è di facile individuazione l’aumento per la personalizzazione, da applicarsi, in presenza di adeguate deduzioni e prove del paziente danneggiato, sulla sola componente biologica del danno.
In sostanza, le nuove Tabelle:
- individuano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
- individuano, in percentuale sul biologico, l’ammontare del danno da sofferenza soggettiva interiore, da liquidarsi in presenza di adeguata allegazione e prova da parte del paziente;
- individuano, in percentuale sempre e solo sulla componente biologica del danno, l’ammontare massimo della personalizzazione che potrà essere liquidata in presenza di straordinarie esperienze di vita del paziente, irrimediabilmente compromesse dall’errore medico.
Vademecum giudiziale per il risarcimento del pregiudizio alla salute
Dunque, a parere della Corte di Cassazione, per procedere alla corretta liquidazione del danno alla salute sarà necessario:
- accertare, con l’aiuto medico-legale, l’entità della lesione all’integrità psico-fisica del paziente, con attenzione anche alla compromissione della sua vita dinamico-relazionale;
- verificare se, accanto alla lesione puramente biologica, l’errore medico ha causato nel paziente sofferenza interiore, ascrivibile alla componente morale del danno;
- in caso di risposta positiva, riconoscere al paziente l’intero pregiudizio non patrimoniale espresso dalle Tabelle milanesi, inteso come sommatoria della componente biologico/relazione e di quella morale;
- in caso di risposta negativa, ove cioè non vi sia prova del danno morale, riconoscere al paziente solamente la componente biologica del danno;
- procedere all’eventualmente personalizzazione del danno biologico, in presenza di esperienze di vita specifiche ed eccezionali, nonché espressamente dimostrate dal paziente danneggiato.