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I prodotti dual use: le novità del Regolamento (UE) 821/2021

Il 9 settembre 2021 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 821/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 11 giugno.

Il Regolamento in oggetto istituisce un regime rinnovato di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti c.d. a duplice uso (Dual Use Products), mediante un adeguato scambio di informazioni e maggiore trasparenza.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento, verrà abrogata la normativa precedentemente adottata dall’Unione, in particolare il Regolamento (CE) 428/2009, che continuerà tuttavia ad essere applicabile alle richieste di autorizzazione di esportazione presentate antecedentemente al 9 settembre 2021.

Oltre ad un’ampia integrazione delle definizioni rilevanti in materia, tra cui proprio quella di “prodotti a duplice uso”, sono state introdotte ulteriori novità quali ad esempio l’estensione dell’applicazione della normativa di cui trattasi anche all’attività di assistenza tecnica, ovverosia a qualsiasi attività di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio sui prodotti considerabili a duplice uso.

Sotto il profilo sostanziale, oltre a numerose modifiche e integrazioni agli allegati indicanti i prodotti e i componenti considerabili a duplice uso, è stata delineata una nuova macrocategoria, che comporterà non pochi cambiamenti nel mercato internazionale: i “prodotti di sorveglianza informatica”. Questi ultimi comprendono tutti i prodotti aventi duplice uso che siano stati appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche, mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione.

Sotto il profilo procedurale, in particolare per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni di esportazione, sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione; il Regolamento di cui trattasi ha, difatti, previsto la facoltà per gli Stati membri di valutare una richiesta di autorizzazione anche alla luce del “Programma Interno di Conformità” (“ICP”), un programma teso ad agevolare gli esportatori nel far sì che le attività dagli stessi rese possano essere considerate conformi alle disposizioni e agli obiettivi del Regolamento nonché che vengano rispettati i parametri di diligenza richiesti per la valutazione dei rischi connessi all’esportazione dei prodotti a duplice uso per gli utenti e gli usi finali.

In conclusione, il Regolamento in oggetto rappresenta un importante cambiamento nel panorama dell’esportazione dei prodotti a duplice uso, volto a introdurre maggiori responsabilità in capo ai soggetti interessati dallo stesso, i quali sono e saranno sempre più tenuti a garantire elevati standard di sicurezza e una maggiore disponibilità a scambiare e condividere informazioni sia con gli Stati membri che con le autorità competenti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0821

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