IGP “piadina romagnola” valida anche se il prodotto è industriale e non artigianale
Con sentenza del 23 aprile 2018 (causa T-43/15) il Tribunale UE ha accertato la validità della registrazione della denominazione “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” come indicazione geografica protetta (IGP), ossia come prodotto la cui reputazione è attribuibile alla sua origine geografica.
A seguito di due pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, il Tribunale UE ha dovuto valutare se l’IGP fosse legittima “anche con riferimento alla piadina industriale, mentre il disciplinare non contiene elementi che consentano di rilevare che quest’ultima gode di una reputazione e quindi di giustificare il legame tra tale prodotto industriale e la sua origine geografica”.
Il Tribunale ha statuito che “se la reputazione di un prodotto può essere stabilita poiché esso possiede determinate proprietà in quanto proviene dalla zona geografica considerata, in particolare a causa dei fattori naturali od umani connessi a quest’ultima, e suscita quindi nei consumatori una determinata immagine attribuibile alla sua origine geografica, si deve considerare che esiste un legame […] tra detto prodotto e la zona geografica da cui esso proviene, indipendentemente dalle sue modalità di fabbricazione” e che “la protezione della reputazione legata al contesto socio-economico e culturale del luogo di origine del prodotto riguarda […] la ricetta e il metodo di ottenimento di tale prodotto […]”.