Il carrozziere deve convenire in giudizio anche il proprietario del veicolo responsabile del sinistro
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6406 del 6 marzo 2020, ha stabilito che il carrozziere, cessionario del credito, che ripara il veicolo danneggiato, non può convenire in giudizio solo l’assicurazione del danneggiante ma anche il proprietario o comunque il conducente.
Secondo la Suprema Corte, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D. Lgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art 144, comma III, del medesimo decreto.
Ad ogni modo, sempre secondo i Supremi Giudici, quando il cessionario del danneggiato omette il predetto adempimento processuale, il Giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.