Il committente non è tenuto al risarcimento nei confronti del dipendente dell’appaltatore
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29582/2017, ha stabilito che la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente, solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire. Non è configurabile, quindi, una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di avere affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio. Va esclusa, pertanto, un’applicazione automatica del principio secondo cui il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola, l’appaltatore), anche al committente.