Il conduttore che recede anticipatamente è comunque tenuto al pagamento dei canoni di locazione semestrali, al di là d...
Con sentenza n. 11778 del 12 maggio 2017, la sezione III della Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, della Legge n. 392/1978, l’effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, cosicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale, indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell’immobile.
Il conduttore potrà evitare il pagamento delle sei mensilità solo nel caso in cui risulti che il locatore abbia accettato la restituzione anticipata dell’immobile con rinuncia al preavviso minimo e ai relativi canoni di locazione.