Il Consiglio di Stato conferma le competenze di ART per l’intero settore dei trasporti
Con sentenza n. 5/2021[1], la VI Sezione del Consiglio di Stato ha individuato e chiarito le competenze regolatorie dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), fornendo nuovi argomenti in relazione all’applicabilità della disciplina di regolamentazione adottata dall’Autorità a tutte le modalità di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo ed aereo) e agli operatori del settore.
In particolare, nella pronuncia si afferma che, sin dalla sua istituzione[2], il legislatore nazionale ha collocato l’ART nell’alveo delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità[3] e ha definito le sue funzioni regolamentari nel settore dei trasporti, il quale non rappresenta solo un mercato in cui promuovere competitività e concorrenza tra gli operatori ma anche “uno strumento di complessiva coesione dell’Unione Europea”[4]. Sul punto, nel ribadire il principio della piena autonomia ed indipendenza – sia di valutazione che di giudizio – dell’ART, la sentenza sottolinea la particolare rilevanza delle attività dell’Autorità finalizzate alla promozione della concorrenza, alla rimozione degli ostacoli all’accesso nel mercato e alla tutela dei consumatori.
Nell’esaminare la disciplina che l’ART ha adottato in relazione alle singole modalità di trasporto, il Consiglio di Stato sottolinea in primo luogo che, per quel che riguarda il trasporto stradale, l’art. 37, c. 2, lett. a) del d.l. n. 201 del 2011 evidenzia la necessità di garantire la mobilità delle merci in ambito nazionale, locale ed urbano, giustificando così l’inclusione degli operatori del settore stradale nell’ambito dei soggetti a cui è applicabile la regolazione dell’Autorità.
Inoltre, mentre in relazione alla disciplina dei servizi ferroviari, la sentenza sottolinea l’importanza della regolamentazione adottata dall’ART per garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi ferroviari e l’accesso alle infrastrutture[5], nel prosieguo della pronuncia i giudici amministrativi evidenziano che la disciplina del trasporto marittimo di merci e passeggeri – e, in particolare, le attività dei vettori marittimi e dei terminalisti portuali – può essere esaminata proprio tenendo in adeguata considerazione la regolamentazione adotta dall’ART in relazione al trasporto ferroviario. Secondo i giudici amministrativi, infatti, le imprese che svolgono attività di trasporto via mare e che utilizzano le infrastrutture e i terminal portuali, nel momento in cui si connettono con l’infrastruttura ferroviaria per assicurare lo scambio intermodale delle merci e dei passeggeri trasportati, diventano operatori di impianti di servizio ferroviario[6].
Infine, il Consiglio di Stato sottolinea che le attività di trasporto svolte dai vettori aerei sono necessariamente ricomprese nell’ambito regolatorio attribuito all’ART, essendo esplicitamente stabilito – dall’art. 37, c. 2, lett. h) del d.l. n. 201/2011 – che l’Autorità provvede a svolgere tutte le funzioni di autorità di vigilanza nel settore aeroportuale[7], laddove tale ruolo si sostanzia nella disciplina delle relazioni tra i gestori degli aeroporti e gli utenti per quel che riguarda la fissazione dei diritti aeroportuali[8].
Alla luce dell’analisi effettuata dai giudici amministrativi è possibile ritenere come la sentenza in commento abbia fornito nuovi argomenti per la valutazione delle competenze regolamentari dell’ART, contribuendo di fatto ad agevolare l’applicazione della disciplina dettata dall’Autorità a tutti i soggetti operanti in ciascuno dei settori analizzati.
[1] Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5/2021 del 4 gennaio 2021.
[2] Avvenuta ai sensi dell’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214.
[3] Di cui alla l. 14 novembre 1995 n. 481.
[4] Si v. sent. cit., punto 2.1.
[5] Ad es. la delibera n. 70/2014, la delibera 30/2016, la delibera 133/2016 e delibera 98/2018.
[6] Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 112 del 2015 di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
[7] Ai sensi degli articoli da 71 a 81 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1
[8] Si v. CGUE, 12 maggio 2011, causa C- 176-09.