Il “Contratto Quadro” per la prestazione dei servizi di investimento firmato dal solo cliente è nullo
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 5919 del 24 marzo 2016, ha abbandonato il precedente orientamento espresso in Cass. Civ. n. 4564/2012, respingendo il ricorso promosso da un intermediario finanziario avverso una pronuncia della Corte d’Appello di Milano che pronunziava la nullità di un’operazione di investimento in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per difetto del contratto quadro di cui all’art. 23 del Testo Unico della Finanza.