Il convenuto che nel costituirsi svolge difese di merito sana i vizi della citazione viziata da nullità
La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza n. 10400 del 27/4/2017, uniformandosi all’orientamento seguito con la sentenza n. 21910 del 16/10/2014, si è pronunciata stabilendo che “se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 3, svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l’applicazione, appunto, dell’art. 164 c.p.c., comma 3, dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo”.
Non sussiste infatti pregiudizio difensivo in danno del convenuto per la violazione del termine a comparire; consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l’eccezione e nel contempo le sue difese significherebbe rimettere a lui lo spostamento dell’udienza, col mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale.