Il creditore della società cancellata non ha diritto al risarcimento dagli ex amministratori
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15822 del 12 giugno 2019, ha stabilito che il creditore della società cancellata non ha diritto ad incassare i danni dagli ex amministratori, a meno che non riesca a fornire la prova del fatto illecito, del dolo o della colpa degli ex manager.
Secondo la Suprema Corte, infatti, a fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell’art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’altro contraente.