Il criterio di liquidazione equitativa del danno biologico previsto dal codice delle assicurazioni non si applica ai ris...
Con ordinanza n. 12787 del 22.5.2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 del codice delle assicurazioni, per il caso di danni derivanti da sinistro stradale, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, e come tale del tutto insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Pertanto, non si potrà far riferimento al criterio di liquidazione equitativa, previsto appunto nel codice delle assicurazioni, per il risarcimento dei danni derivanti ad un soggetto che ha subito un’aggressione fisica. Bisognerà, in tale caso, procedere a una “personalizzazione” di tutti i profili del danno non patrimoniale subito.