Il danno relazionale va risarcito per la lesione di ogni diritto garantito dalla Costituzione
La Corte di Cassazione, con un’articolata sentenza n. 901 del 17.1.2018, ha stabilito che il danno relazionale, inteso come significativa alterazione della vita quotidiana, è conseguenza omogenea di qualsiasi lesione di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto tutelato dalla Carta fondamentale.
Si deve ritenere che, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l’eventuale aumento percentuale sino al 30 per cento sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto, mentre altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore, senza peraltro che alcun automatismo risarcitorio sia pregiudicabile.