Il datore di lavoro risponde anche per gli infortuni occorsi ai dipendenti della ditta subappaltatrice
La Corte di Cassazione con sentenza n. 52129/2017 ha confermato la condanna del datore di lavoro di una società per l’infortunio occorso al dipendente della ditta subappaltatrice a cui erano state affidate le attività di carico e scarico della merce. Secondo la Suprema Corte, infatti, il datore di lavoro è garante non solo della incolumità fisica dei propri lavoratori, ma anche di quella di persone estranee al ciclo produttivo, o al mondo imprenditoriale, che frequentino l’azienda per motivi collegati in qualunque modo all’attività della stessa. Questo sempre che sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.
Confermata anche la condanna dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 essendo ravvisabile l’interesse e vantaggio dell’ente e l’assenza di un Modello Organizzativo.