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Il Decreto “Cura Italia” sospende per sei mesi le procedure esecutive sulla prima casa

In sede di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, cd. “Decreto Cura Italia” (convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata su Gazzetta Ufficiale il 30 aprile), il Senato ha introdotto, nel Titolo II rubricato “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”, il nuovo art. 54 – ter, dedicato alla “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”. Tale articolo dispone, “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e con efficacia su “tutto il territorio nazionale per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, dal 1 maggio al 1 novembre 2020, la sospensione di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”, intesa ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (il cd. TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

 

Si aggiunge così un ulteriore limite al pignoramento sugli immobili adibiti a prima casa, rispetto alle restrizioni ad oggi già previste, e nello specifico:

  1. relative alle procedure intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica, a seguito dell’introduzione dell’art. 76, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera g) del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (convertita con legge n. 98 del 9 agosto 2013), il c.d. “Decreto del fare”;
  2. relative alle procedure intraprese dagli istituti bancari, in forza della recente introduzione dell’art. 41-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (convertita con legge n. 157 del 19 dicembre 2019).

Procedendo ad un raffronto di tali ultime normative con quanto disposto dal nuovo art. 54 – ter del Decreto “Cura Italia”, si osserva innanzitutto che il limite imposto dall’art. 76 del DPR n. 602 all’Agenzia delle Entrate opera soltanto al verificarsi di determinate condizioni. Il debitore deve infatti risultare come residente presso l’immobile soggetto a pignoramento e questo, peraltro, oltre a essere accatastato ad uso esclusivamente abitativo, e non dover rientrare nella categoria degli immobili di lusso o di pregio, deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore.

Riguardo invece alla la sospensione disposta dall’art. 41 bis, la stessa opera limitatamente ai pignoramenti notificati tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019, ed è prevista unicamente in favore di quei debitori che siano al contempo (i) qualificabili come consumatori ai sensi del Codice del Consumo e (ii) il cui debito, garantito da ipoteca sulla propria abitazione principale, abbia origine da un contratto di mutuo fondiario e per il quale vi sia stato un rimborso almeno pari al 10% del capitale finanziato. Solo in presenza di questo duplice requisito, i debitori possono proporre, alternativamente, o istanza di rinegoziazione del mutuo, o richiesta di finanziamento con assistenza della garanzia del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, entro il 31 dicembre 2021. Entrambe le possibilità sono soggette a specifiche condizioni, quali, che non vi siano altri creditori intervenuti nel pignoramento oltre all’istituto bancario procedente (creditore ipotecario di primo grado), e che il valore del debito complessivamente considerato non sia superiore ad Euro 250.000.

In conclusione, la sospensione disposta dal nuovo art. 54 – ter del Decreto Legge “Cura Italia” opera, rispetto alle ipotesi sopra delineate, per un periodo limitato di sei mesi dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale (salvo ulteriore proroga), per tutte le procedure esecutive immobiliari che abbiano ad oggetto l’immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale dal debitore persona fisica, e ove lo stesso dimori abitualmente, senza la previsione di ulteriori limiti e pur in presenza di una pluralità di creditori intervenuti nella stessa procedura esecutiva e a prescindere che sia o meno l’unico immobile di proprietà del debitore.

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