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Il disegno della ciabatta Crocs è nullo: la sentenza del Tribunale UE del 14 marzo 2018

In data 8.02.2005 è stato pubblicato sul Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 9/2005 il disegno n. 257.001-0001 relativamente alla classe 02-04 dell’accordo di Locarno corrispondente alla categoria “scarpe”; la domanda di registrazione era stata presentata il 22.11.2004 dalla Western Brands LLC avanti all’EUIPO.

In data 3.11.2005, il disegno registrato è stato trasferito alla Crocs.

Nel marzo del 2013, la GFI Diffusion ha presentato all’EUIPO istanza per la dichiarazione di nullità del disegno comunitario sostenendo che lo stesso fosse privo del requisito della novità, previsto dall’art. 7 del Reg. CE n. 6/2002 del 12.12.2001.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la novità del disegno era stata distrutta dalla divulgazione, da parte di Crocs, del disegno medesimo prima del 28.05.2003, ossia prima del periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata nella domanda di registrazione (ossia la data di proposizione della domanda di brevetto negli USA, presentata il 28.05.2004).

Il 13.02.2014, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto l’istanza in quanto GFI Diffusion non aveva dimostrato l’asserita divulgazione.

Il 27.03.2014, la GIFI Diffusion ha presentato ricorso all’EUIPO avverso tale decisione e, in data 6.06.2016, l’EUIPO ha dichiarato la nullità del disegno, ritenendo che mancasse il requisito della novità in quanto la divulgazione del disegno, da parte di Crocs, era avvenuta mediante: (i) l’esposizione sul sito internet della Crocs; (ii) un’esposizione in occasione di un salone nautico a Fort Lauderdale in Florida e (iii) la disponibilità alla vendita dei sandali ai quali non era stato applicato il disegno.

Tale decisione è stata confermata dal Tribunale dell’Unione Europea con sentenza del 14.03.2018, rilevando che non rilevi – ai senti del Reg. CE del 2001 – la circostanza che la divulgazione sia avvenuta al di fuori dell’Unione Europea, in quanto Crocs non ha dimostrato come le tre circostanze di divulgazione considerate non potessero essere conosciute nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore operanti all’interno dell’Unione Europea.

 

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