Il fondo patrimoniale non preclude l’esecuzione forzata
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3600 dello scorso 24 febbraio 2016, ha affermato l’aggredibilità dei beni vincolati nel fondo patrimoniale, per debiti tributari non conosciuti dal creditore come contratti per scopi estranei agli interessi familiari.
La Suprema Corte, chiarendo la portata dell’art. 170 del codice civile, ha, infatti, ritenuto che la norma non precluda in modo assoluto l’esecuzione, ma la escluda nel solo caso in cui il debito sia insorto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sia conosciuto dal creditore come tale.