Il Gabibbo è un plagio? La parola torna alla Corte d’Appello di Milano
“In tema di diritto d’autore, la fattispecie del plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal ‘plagio semplice o mero plagio’ e dalla ‘contraffazione’ dell’opera tutelata ma anche dal cd. ‘plagio evolutivo’, che costituisce un’ipotesi più complessa del fenomeno plagiario in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento eseguito su quest’ultima, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest’ultima”.
Con questo principio di diritto, affermato nell’ordinanza n. 14632 del 06/06/2018, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame del merito della controversia relativa al Gabibbo ed al possibile plagio del pupazzo Big Red, mascotte della Western Kentucky University.
Dopo aver escluso il ‘mero plagio’ (pedissequa imitazione di un’opera dell’ingegno altrui che si voglia far passare per propria) e la ‘contraffazione’ (sostanziale riproduzione dell’opera originale con differenze di mero dettaglio attuate per mascherare l’intento illecito) poiché il Gabibbo presenta elementi formali tipici ed esclusivi non propri di Big Red (sia esteriori sia caratteriali), la Cassazione ha ritenuto erronea la statuizione della Corte d’Appello che aveva escluso il ‘plagio evolutivo’. Invero, l’abusiva e non autorizzata rielaborazione di un’opera – sebbene in forma dotata di una propria novità e creatività – può configurare una violazione dei diritti dell’autore dell’opera originaria quando l’esercizio del diritto esclusivo sull’opera derivata arrechi pregiudizio a quello corrispondente sull’opera originaria.
Posto, quindi, che la mera originalità creativa dell’opera derivata (il Gabibbo) non è idonea ad escludere il c.d. “plagio evolutivo”, la controversia deve essere nuovamente esaminata nel merito dalla Corte territoriale.