Il gestore autostradale non è tenuto a risarcire i danni per la presenza di ostacoli sulla carreggiata
La S.C., sentenza 3.10.2016 n. 19648, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva negato il risarcimento richiesto da un’automobilista, che aveva urtato un ostacolo metallico presente sulla carreggiata autostradale. Ciò, in quanto l’ente autostradale aveva correttamente dimostrato di aver espletato “con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e di manutenzione”. In particolare, era stata ritenuta l’imprevedibilità della presenza dell’ostacolo, con conseguente impossibilità di addebitare una qualsivoglia responsabilità all’ente autostradale.