Il Governo interviene sulla golden power ed in materia di trasparenza dei mercati
Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”), art. 15-17, il Governo introduce una serie di misure volte a rafforzare la il controllo degli investimenti esteri nelle imprese italiane nonché volte a garantire la trasparenza del mercato dei capitali.
Golden power – Settori Ricordiamo come il regolamento 2019/452/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2019 preveda che l’Unione e gli Stati membri possano adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni.
Il legislatore italiano ha dato attuazione al citato regolamento, introducendo all’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n, 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n, 56, il comma 1 -ter, in base al quale “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri […], sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo [NDR difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni], nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la tipologia di atti od operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.
Al momento i decreti citati non sono ancora stati adottati.
Nelle more dell’adozione dei decreti, era stata prevista una prima disciplina transitoria, finalizzata a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE e, quindi: “a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture“ b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie”.
Nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese nel regime in oggetto solo alcune delle operazioni che, a regime, dovrebbero interessare i beni e i rapporti cui fa riferimento il comma 1 -ter e, in particolare, le sole operazioni descritte all’attuale comma 5 del d.l. n. 21 del 2012, con esclusione quindi delle operazioni descritte nel comma 2-bis.
In considerazione della mancata adozione dei regolamenti, l’attuale decreto estende l’ambito di applicazione della disciplina transitoria – e, quindi, dell’obbligo di notifica – anche ai settori di cui alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE e quindi: ”c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media”.
Nella disposizione si prevede inoltre che tra i settori oggetto di intervento, è incluso quello finanziario, compreso il settore creditizio e assicurativo.
Inoltre, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 dicembre 2020, l’ambito applicativo dell’obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1, dell’art. 2 del d.l. n. 21 del 2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell’art. 4 del Reg. IDE.
Sono quindi soggette all’obbligo di notifica le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei settori citati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UÈ) 2019/452 sopra evidenziati, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1 -ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione. Inoltre, si precisa, che sono soggetti all’obbligo di notifica, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell’articolo 2, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera precedente ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1 -ter, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento.
Fino al 31 dicembre 2020, la circostanza per la valutazione degli investimenti esteri opera anche laddove il Paese estero controllante sia uno Stato membro dell’Unione europea.
Fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti od operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.
Golden power -Poteri. Si segnala come il provvedimento preveda altresì, per le varie fattispecie di cui al d.l. 21/2012, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l’inottemperanza all’obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo, la possibilità di intervenire d’ufficio su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali.
Negli elementi valutativi a disposizione dell’autorità di Governo, sono previsti anche quelli elaborati a livello internazionale e sovranazionale.
La Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di intelligence a disposizione, per assicurare l’efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali.
Mercati finanziari. Il comma 4-bis nell’art 120 del TUF dall’art. 13 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d, “norma anti-scorrerie”), volta a “migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societarie” (comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, 50 del 13 ottobre 2017) imponeva a coloro che acquisiscono una partecipazione importante in una società quotata (pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25%) di chiarire, tra l’altro, le finalità perseguite con l’acquisizione.
Nell’attuale contesto, al fine di incrementare la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative, il Governo ha previsto una nuova soglia, per cui per “esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”, è prevista una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso (art. 17 Decreto Liquidità).