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Il grave impatto dell’emergenza epidemiologica nel mondo del calcio: la difficile rinegoziazione degli ingaggi degli a...

Le problematiche connesse all’emergenza Covid 19 non hanno risparmiato neppure il mondo dello sport, impattando in maniera rilevante sulle competizioni agonistiche, sulle prestazioni degli atleti (professionisti e non) e sui relativi aspetti economici.

Nel corso del mese di marzo, le diverse Leghe sportive (basket, ciclismo e rugby per citarne alcune) hanno progressivamente disposto la sospensione di ogni evento/manifestazione sportiva ed ovviamente dei relativi campionati nazionali.

In questo scenario – seppur a seguito di numerose polemiche e “temporeggiamenti” degli addetti ai lavori – anche la Lega Calcio ha infine deciso di sospendere il campionato nazionale.

 

La decisione (che è senza precedenti nel dopoguerra) ha assunto un impatto economico a dir poco devastante nelle casse delle singole società sportive, non solo con riferimento ai c.d. diritti televisivi, ma anche e soprattutto in considerazione degli onerosi ingaggi degli atleti, spesso veri e propri top player con retribuzioni milionarie, che in questo particolare momento – a seguito della forzosa inattività – rappresentano un costo oltremodo gravoso per le società (senza contare, in un’ottica di cessione, anche i rischi connessi ad una probabile diminuzione dei “cartellini”).

E’ cosi che lo scorso sei aprile l’assemblea della Lega Serie A ha siglato con le stesse società sportive, un accordo finalizzato alla revisione dei compensi di calciatori, allenatori e tesserati, che prevede, in caso di mancata ripresa della stagione agonistica, una riduzione fino ad un terzo, pari a circa quattro mensilità, della retribuzione totale annua lorda, mentre in caso di ripresa ritardata della stagione (ipotizzata a giugno) è stato previsto un abbassamento fino ad un sesto, pari a circa due mensilità, del tetto su base annua.

Non sono mancate le reazioni dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), che si è detta assolutamente contraria all’intesa, ritenendola addirittura: “irricevibile”.

Alcune società, in mancanza di adesione da parte dei propri atleti, hanno dichiarato di essere pronte a sospendere i pagamenti.

In questo più che mai incerto scenario, è dunque opportuno evidenziare le previsioni normative e contrattuali che regolano i diritti retributivi dei professionisti del calcio.

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Collettivo sottoscritto fra FIGC, AIC e Lega Nazionale, il compenso del calciatore può essere composto in una parte fissa e in una variabile, che nel caso di retribuzione fissa superiore a € 400.000,00 lordi a stagione, non ha alcuna limitazione.

Ai sensi dell’art. 13 del predetto Accordo, in caso di morosità anche di una sola mensilità da parte della società, il calciatore ha diritto ad agire per la risoluzione del contratto (lo stesso ha titolo anche nel caso di mancato pagamento della sola parte variabile del compenso pattuito).

In particolare, qualora la morosità si protragga oltre il ventesimo giorno dalla data ordinaria di pagamento, l’atleta è tenuto preliminarmente e obbligatoriamente a mettere in mora il proprio club, attraverso formale comunicazione da inviare a mezzo raccomandata (da inoltrarsi per conoscenza anche alla Lega).

Nel caso di calciatore tesserato ad altro club in forza di cessione temporanea (c.d. cessione “in prestito”), la predetta comunicazione deve essere inviata – a pena di nullità – anche alla società cedente.

La risoluzione del contratto è preclusa, qualora il club diffidato provveda al pagamento entro il predetto termine di 20 giorni dal ricevimento della messa in mora.

In caso di mancato adempimento, il calciatore sarà tenuto ad adire il Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata (che verrà inviata in copia anche al proprio club di appartenenza).

Avanti il suddetto Collegio, la società debitrice avrà diritto di formulare le proprie contestazioni (motivate e documentate) alla richiesta risoluzione, sempre a mezzo lettera raccomandata (da inoltrarsi in copia anche allo stesso calciatore).

La declaratoria del Collegio Arbitrale (che disponga l’intervenuta risoluzione per inadempimento della Società) costituisce provvedimento a carattere definitivo, avverso il quale non è ammesso ricorso.

Ottenuta la risoluzione a seguito della decisione del Collegio, l’atleta mantiene il diritto alla retribuzione fino al termine della stagione o fino alla stipula di un nuovo contratto, se questa interviene in un momento antecedente.

Certamente – stante la situazione del tutto eccezionale venutasi a creare a causa della pandemia – la fattispecie in esame potrebbe non essere riconducibile alle ipotesi tipiche (ad es. lo stato di insolvenza) di inadempimento delle società sportive dal pagamento dei compensi, le quali, di fronte ad eventuali messe in mora, potrebbero controdedurre – quantomeno durante il periodo di effettiva sospensione – il mancato svolgimento della prestazione da parte degli atleti.

Tuttavia, tale linea difensiva appare poco sostenibile, non solo in quanto molte società (nel loro stesso interesse, al fine di preservare il valore tecnico ed economico dei propri atleti) hanno elaborato dei programmi di allenamento ad hoc, da svolgersi individualmente e da casa, anche nel periodo di sospensione (fornendo le necessarie strumentazioni/apparecchiature), ma soprattutto in quanto la prestazione sportiva – come previsto ex art. 3 della Legge n. 91/1981 – ha carattere oneroso e natura subordinata.

Tali caratteristiche riconducono dunque il rapporto dello sportivo professionista nell’alveo del contratto di lavoro subordinato, in base al quale, secondo il principio generale di cui all’art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Si tratta di una prestazione di mezzi, non di risultato, considerato che seppur lo scopo principale delle competizioni agonistiche resta quello di ottenere i migliori risultati sportivi, il venir meno delle stesse non determina comunque la possibilità per la società sportiva di intervenire unilateralmente sul diritto al compenso dei propri atleti.

A fronte dunque di una situazione attuale quanto mai incerta e delicata (ad oggi soltanto il noto club torinese campione d’Italia ha raggiunto un accordo economico con i propri giocatori), si auspica, quanto prima, il raggiungimento di un accordo che ponga fine a quello che sta diventando un vero e proprio “muro contro muro” fra calciatori e società.

Assai difficilmente le società di calcio (al pari delle altre realtà imprenditoriali che operano nei settori merceologici ordinari) riusciranno ad evitare i danni economici connessi all’emergenza epidemiologica attualmente in corso. Ciò anche in considerazione del fatto che i crediti maturati dagli atleti e relativi alle prestazioni già rese, dovranno essere comunque onorati dai club, fatto salvo il raggiungimento di un accordo di rinegoziazione sulle relative scadenze e modalità. Il tutto, ancora una volta e auspicabilmente, con il buon senso delle parti e con l’obiettivo di raggiungere soluzioni equilibrate e che consentano una “ripresa” (per quanto possibile) non traumatica delle competizioni sportive.

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